In sintesi
- Azione consigliata
- Eseguire un'analisi dell'esposizione prodotto per prodotto, considerando le 60 economie, le esclusioni e la compensazione di scadenza prevista dalla Sezione 122.
- Data di validità
- 24 luglio 2026
- Cosa è cambiato?
- L'USTR ha finalizzato la Sezione 301, che prevede dazi aggiuntivi del 10% o del 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, legati alle lacune nell'applicazione delle norme sul lavoro forzato. Tali dazi entreranno in vigore il 24 luglio 2026, alla scadenza delle tariffe temporanee previste dalla Sezione 122.
- Chi è interessato?
- Importatori provenienti dalle 60 economie esaminate, operanti nelle catene di approvvigionamento di beni di consumo, industriali e di vario genere.
- Impatto sul business
- L'impatto netto dei dazi dipende dall'origine, dalle esclusioni, dall'ammissibilità all'USMCA/CAFTA-DR e dalle misure sovrapposte della Sezione 232/AD/CVD: non si deve presumere l'intero insieme dei nuovi costi.
Azioni consigliate
Cosa dovrebbero fare gli importatori ora
- Analizzare l'esposizione al rischio di approvvigionamento nelle 60 economie interessate.
- Verificare se i prodotti rientrano in una delle nuove esclusioni.
- Verificare l'ammissibilità all'USMCA o al CAFTA-DR, ove applicabile.
- Ricalcolare i costi di sbarco tenendo conto sia dei nuovi dazi previsti dalla Sezione 301 sia della scadenza delle tariffe previste dalla Sezione 122.
- Valutare l'esposizione cumulativa derivante dai dazi previsti dalla Sezione 232, dai dazi esistenti ai sensi della Sezione 301, dalle tariffe IEEPA e dagli ordini AD/CVD.
- Rafforzare la dovuta diligenza nei confronti dei fornitori e i controlli sulla conformità in materia di lavoro forzato.
Punto chiave
Il 24 luglio 2026 rappresenta un punto di transizione: entrano in vigore le nuove tariffe per il lavoro forzato previste dalla Sezione 301, mentre scadono i dazi previsti dalla Sezione 122; la variazione effettiva del costo di sbarco deve essere modellata SKU per SKU.
Cosa è cambiato?
Il 23 luglio 2026, l'ambasciatore Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR), ha annunciato l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, imponendo dazi aggiuntivi sulle importazioni provenienti da 60 paesi che non avevano imposto o applicato efficacemente i divieti di importazione di merci prodotte con il lavoro forzato. Le nuove misure sono entrate in vigore il 24 luglio 2026. Contemporaneamente, sono scaduti i dazi temporanei imposti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, determinando un cambiamento significativo nel panorama tariffario statunitense.
Sezione 301 Tariffe per il lavoro forzato
I nuovi dazi previsti dalla Sezione 301 si applicano a 60 economie e hanno lo scopo di contrastare quelle che l'USTR ha definito pratiche commerciali irragionevoli legate all'importazione di beni prodotti con il lavoro forzato. A seguito di indagini, audizioni pubbliche, consultazioni con governi stranieri e analisi di oltre 2.100 commenti pubblici, l'USTR ha finalizzato dazi aggiuntivi pari al 10% o al 12,5%, a seconda del quadro normativo in materia di applicazione delle leggi sul lavoro forzato in vigore in ciascuna economia.
Dazio aggiuntivo del 10% per le economie che mantengono un divieto di importazione di prodotti derivanti dal lavoro forzato, si sono impegnate ad attuarlo tramite un accordo di reciprocità commerciale (ART) o mantengono un regime parziale che limita determinate merci prodotte con il lavoro forzato.
Dazio aggiuntivo del 12,5% per tutte le altre economie oggetto di indagine.
Principali esclusioni ed esenzioni
I dazi aggiuntivi non si applicano alle merci già soggette alle misure previste dalla Sezione 232, a determinati veicoli e parti di veicoli, all'alluminio, all'acciaio, al rame, agli aeromobili civili e alle loro parti, ai semiconduttori, ai farmaci brevettati, a determinati prodotti energetici, ai prodotti ittici, alla potassa e ai minerali critici.
Sono escluse le merci caricate su una nave e in transito prima del 24 luglio 2026, a condizione che vengano immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo entro le ore 00:01 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) del 28 luglio 2026.
Inoltre, le merci ammissibili importate in franchigia doganale ai sensi dell'USMCA sono esenti da questi nuovi dazi previsti dalla Sezione 301 sia per il Canada (HTSUS 9903.05.93) che per il Messico (HTSUS 9903.05.94). Si applicano anche alcune esenzioni specifiche per paese, incluse quelle relative ai paesi aderenti al CAFTA-DR.
Scadenza delle tariffe previste dalla Sezione 122
Contestualmente all'attuazione delle nuove misure previste dalla Sezione 301, le tariffe temporanee imposte ai sensi della Sezione 122 della Legge sul Commercio del 1974 scadranno il 24 luglio 2026. Di conseguenza, gli importatori non devono presumere che i costi doganali complessivi aumenteranno per l'intero importo delle nuove tariffe previste dalla Sezione 301. L'impatto netto dipenderà dal Paese di origine, dalla classificazione del prodotto, dall'ammissibilità alle esenzioni e dall'applicabilità di altre misure commerciali.
Impatto sul business
Il 24 luglio 2026 segna una transizione significativa nella politica commerciale statunitense. Sebbene siano ora in vigore i nuovi dazi previsti dalla Sezione 301, pari al 10% o al 12,5%, per le importazioni provenienti da 60 paesi, la contemporanea scadenza dei dazi previsti dalla Sezione 122 potrebbe compensarne in parte l'impatto. Le aziende dovrebbero effettuare un'analisi prodotto per prodotto per determinare la propria effettiva esposizione ai dazi e individuare le potenziali opportunità offerte dalle ampie esenzioni disponibili per i settori aerospaziale, automobilistico, farmaceutico, dei semiconduttori, metallurgico e per le catene di approvvigionamento nordamericane.
Fonti
Riferimenti autorevoli
- Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti - USTR - 2026-07-23
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