Panoramica
Come specificato nell'Allegato 1 all'avviso del Registro Federale, l'USTR ha deciso di modificare la composizione dell'elenco dei prodotti non aeronautici soggetti a dazi aggiuntivi. L'aliquota dei dazi aggiuntivi sui prodotti non aeronautici rimarrà al 25%. Inoltre, il dazio aggiuntivo su alcuni grandi aeromobili civili rimarrà al 15%. A partire dalle ore 00:01 (ora legale orientale) del 1° settembre 2020, le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo saranno soggette ai dazi aggiuntivi.
Fatta eccezione per qualsiasi prodotto ammissibile all'ingresso in base allo "status nazionale" come definito nel 19 CFR 146.43, qualsiasi prodotto elencato nell'Allegato 1 soggetto al dazio aggiuntivo imposto dalla presente determinazione e ammesso in una zona di libero scambio statunitense a partire dalle 00:01 ora legale orientale del 1° settembre 2020, può essere ammesso solo in base allo "status estero privilegiato" come definito nel 19 CFR 146.41. Tali prodotti saranno soggetti, al momento dell'ingresso per il consumo, a qualsiasi aliquota daziaria ad valorem o limitazione quantitativa correlata alla classificazione ai sensi della sottovoce HTSUS applicabile.
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