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Avviso commerciale

Avviso commerciale: la riscossione dei dazi IEEPA è stata interrotta a partire dal 24 febbraio 2026.

Il 20 febbraio 2026, il Presidente ha emanato un decreto esecutivo intitolato "Fine di alcune misure tariffarie", che pone fine alla riscossione dei dazi ad valorem aggiuntivi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

  • Avviso commerciale: la riscossione dei dazi IEEPA è stata interrotta a partire dal 24 febbraio 2026.
  • 24 feb 2026
Pubblicato 24 feb 2026

In sintesi

Cosa è cambiato?
Avviso commerciale: la riscossione dei dazi IEEPA è stata interrotta a partire dal 24 febbraio 2026.
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Il 20 febbraio 2026, il Presidente ha emanato un decreto esecutivo intitolato "Fine di alcune misure tariffarie", che pone fine alla riscossione dei dazi ad valorem aggiuntivi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Panoramica

Il 20 febbraio 2026, il Presidente ha emanato un ordine esecutivo intitolato "Fine di alcune azioni tariffarie", che pone fine alla riscossione dei dazi ad valorem aggiuntivi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La U.S. Customs and Border Protection (CBP), tramite il CSMS n. 67834313, ha confermato che i dazi IEEPA non saranno più riscossi sulle importazioni ammissibili a partire dal 24 febbraio 2026.

A partire dalle ore 00:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) del 24 febbraio 2026, i dazi IEEPA non saranno più applicati alle merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo. La cessazione si applica ai dazi imposti ai sensi dei seguenti decreti esecutivi, comprese le modifiche:

  • EO 14193 (Confine settentrionale / Droghe illecite)
  • Decreto Esecutivo 14194 (Misure relative al confine meridionale)
  • Decreto esecutivo n. 14195 (Catena di approvvigionamento degli oppioidi sintetici nella Repubblica Popolare Cinese)
  • EO 14245 (Importazioni di petrolio venezuelano)
  • EO 14257 (Tariffe reciproche sul deficit commerciale)
  • Decreto Esecutivo 14323 (Brasile)
  • Decreto Esecutivo 14329 (Federazione Russa)

A partire dal 24 febbraio 2026, il CBP aggiornerà la programmazione ACE in modo che i codici HTSUS associati alle tariffe IEEPA risultino inattivi. Gli importatori non devono aspettarsi che vengano applicati dazi IEEPA sulle dichiarazioni doganali presentate a partire da tale data.

Il presente provvedimento si applica esclusivamente agli obblighi imposti ai sensi dell'IEEPA. Gli obblighi imposti ai sensi delle disposizioni di cui alle Sezioni 232 e 301 rimangono in vigore, salvo diversa modifica.

In un contesto correlato, il 15 dicembre 2025, la Corte statunitense per il commercio internazionale (CIT) ha stabilito di avere l'autorità di ordinare la riliquidazione e il rimborso dei dazi riscossi ai sensi dell'IEEPA qualora la Corte Suprema dovesse in ultima analisi dichiarare illegittime tali tariffe. In tale decisione, la CIT ha rifiutato di emettere un'ingiunzione preliminare per bloccare la liquidazione delle importazioni interessate, motivando la decisione con il fatto che gli importatori non avrebbero subito danni irreparabili poiché i rimborsi sarebbero stati forniti tramite la riliquidazione disposta dal tribunale.

Il CIT ha inoltre sottolineato che la disposizione del governo in materia di riliquidazione si applica a tutti i ricorrenti, attuali e futuri, che si trovino in una situazione analoga.

Sebbene non siano ancora state emesse linee guida ufficiali, gli importatori dovrebbero adottare misure proattive per essere pronti ad agire rapidamente qualora venissero annunciate procedure di rimborso o di correzione post-importazione.

  • Revisione delle voci interessate: identificare tutte le voci su cui sono stati calcolati i dazi IEEPA, inclusi i numeri di voce, le date e gli importi pagati.
  • Assicurarsi che la documentazione sia completa: verificare che i pacchetti di importazione siano completi e facilmente reperibili, inclusi i moduli CBP 7501, le fatture commerciali, le liste di imballaggio, le registrazioni dei pagamenti e qualsiasi comunicazione pertinente con il broker.
  • Convalidare la conservazione dei documenti: verificare che la documentazione di supporto sia conservata in conformità ai requisiti della Parte 163 del Titolo 19 del CFR a supporto di potenziali reclami o correzioni successive al riepilogo (PSC).
  • Assicurati che la tua azienda sia iscritta al processo di rimborso ACH, nel caso in cui vengano resi disponibili rimborsi

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