Panoramica
Anche l'Unione europea (UE) sta introducendo, a partire dal 30 settembre 2023, il divieto di importazione o acquisto, diretto o indiretto, di prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 833/2014, qualora siano stati lavorati in un paese terzo e contengano prodotti siderurgici originari della Russia, come elencati nell'allegato XVII. L'allegato XVII contiene analogamente prodotti con codici HTS/Nomenclatura Combinata (CN) rientranti nei capitoli 72 e 73.
Le sanzioni del Regno Unito sono entrate in vigore il 30 settembre 2023. Le restrizioni dell'UE si articolano nelle tre fasi seguenti, a seconda del codice di classificazione specifico dei prodotti siderurgici importati.
Il seguente link contiene l'elenco dei prodotti proibiti:Regolamento Russia (Sanzioni) (Uscita dall'UE) 2019 (legislation.gov.uk)Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 833/2014 dell'Unione europea.
Nel caso in cui un prodotto venga importato nell'UE o nel Regno Unito e rientri nell'elenco dei prodotti soggetti a sanzioni contro la Russia, indipendentemente dall'origine del prodotto finito, l'importatore deve essere in grado di dimostrare la provenienza della materia prima ferrosa o siderurgica.
Guida per gli importatori: dimostrazione della cronologia della catena di fornitura.
L'importatore deve essere in possesso di prove che dimostrino che il prodotto non contiene ferro o acciaio di origine russa, tra cui:
- il paese di origine dei prodotti siderurgici trasformati successivamente nel paese (o nei paesi) terzi.
- la data in cui il prodotto siderurgico ha lasciato il suo paese di origine.
- il/i paese/i e la/le struttura/e in cui è avvenuto il trattamento.
Un esempio di prova può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un Certificato di Prova del Mulino (MTC), o più Certificati di Prova del Mulino (MTC) qualora le informazioni pertinenti non possano essere riassunte in un unico documento.
IMPORTANTE:L'UE ha stabilito, ai sensi dell'articolo 3g 1. (d) del regolamento 833, che la prova deve essere conservata al momento dell'importazione.
Le restrizioni dell'UE entrano gradualmente in vigore:
- 30 settembre 2023, per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti diversi da quelli con codici CN 7207.11, 7207.12 10 o 7224.90.
- 1° aprile 2024, per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti con codice CN 7207.11.
- 1° ottobre 2024, per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti con codici CN 7207.1210 o 7224.90.
Cosa significa questo per te?
Esportatori/Importatori, siate pronti a includere negli accordi contrattuali garanzie che le importazioni non siano di origine russa. Qualora un prodotto rientri in una delle categorie soggette a restrizioni, gli importatori richiederanno una lettera o altra conferma scritta che attesti che il ferro o l'acciaio proviene da fuori della Federazione Russa per le importazioni nel Regno Unito, mentre per le importazioni nell'UE è necessario possedere e presentare una documentazione comprovante tale provenienza.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il team di conformità commerciale globale di Crane:globaltradecompliance@craneww.com
Hai bisogno di aiuto per capire la tua esposizione?
Crane Trade Consulting puo aiutarti a valutare gli impatti tariffari, convalidare le esclusioni e sviluppare strategie pratiche di mitigazione.