Sistema ICS2 - Ultimo aggiornamento — Crane Worldwide Logistics

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Sistema ICS2 - Ultimo aggiornamento

Attualmente, le spedizioni transfrontaliere via mare o via aerea destinate all'UE da paesi terzi sono già tenute a presentare una dichiarazione ICS, che deve essere presentata prima della partenza dal paese terzo verso il paese di destinazione.

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  • 22 feb 2023
  • Di Crane Worldwide Logistics

Panoramica

Attualmente, le spedizioni transfrontaliere via mare o via aerea dirette nell'UE da paesi terzi sono già tenute a presentare una dichiarazione ICS, che deve essere presentata prima della partenza dal paese terzo verso il paese di primo arrivo nell'Unione europea.

L'UE ha introdotto gradualmente il nuovo sistema ICS2, che si allinea ai requisiti di dati PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information) dell'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) e sostituisce l'attuale sistema ICS. Oltre all'obbligo di presentare dati aggiuntivi, una delle principali novità è che la presentazione avviene tramite uno sportello unico, il che significa che un operatore non sarà più tenuto a possedere più licenze di accesso per ciascun paese dell'UE verso cui sono destinate le sue merci.

Leggete il nostro avviso completo ai clienti, dove troverete tutte le informazioni necessarie.Qui

Sistema ICS2 - Punti chiave

L'attuazione per il trasporto aereo merci generale avverrà gradualmente a partire dal 1° marzo 2023. La conformità per il trasporto su strada, ferrovia e mare inizierà dal 1° marzo 2024. La responsabilità o l'obbligo di presentazione ricadrà sull'operatore del mezzo di trasporto attivo che attraversa il confine, ovvero:

  • Veicolo stradale con conducente accompagnato – la società di trasporti
  • Rimorchio non accompagnato o altra unità di carico caricata su un traghetto – l'operatore del traghetto
  • Vettore aereo o marittimo

La dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata in alternativa da uno dei seguenti soggetti:

  • Lo spedizioniere, l'importatore o il destinatario o chiunque altro per conto del quale agisce il vettore; o
  • Qualsiasi persona in grado di presentare le merci o che può presentarsi all'ufficio doganale di ingresso nell'UE

L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene meno solo nei seguenti casi:

  • Le merci trasportate transiteranno soltanto attraverso le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio dell'UE; oppure
  • laddove debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico; o
  • come previsto dagli accordi internazionali.

Tempistiche di implementazione di ICS2

USCITA 1 – 15 MARZO 2021o Air Express – Solo pre-caricamento o Postal Air – Solo pre-caricamento

USCITA 2 – 1° MARZO 2023o Trasporto merci aereo generale o Espresso aereo – Completo o Servizio postale aereo – Completo

L'implementazione avverrà in fasi successive, come segue:

Dal 1° marzo 2023 – I vettori dovranno presentare la Lettera di vettura aerea principale (Master Airwaybill) soltanto. Dal 1° luglio 2023 – Gli spedizionieri e i fornitori di servizi logistici saranno tenuti a presentare la Lettera di vettura aerea interna (House Airwaybill) al livello più basso. Fine ottobre 2023 – Le autorità dell'UE inizieranno le attività di controllo.

USCITA 3 – 1° MARZO 2024Trasporto marittimo Trasporto su strada Trasporto ferroviario

  • Parti della catena di approvvigionamento: vettore, mittente, destinatario (con numero EORI) e qualsiasi altra entità della catena di approvvigionamento
  • Dettagli della merce: codice(i) HS, descrizione, peso, imballaggi, informazioni DG
  • Informazioni sulla posizione: accettazione, carico, scarico, punto di consegna, dettagli del percorso
  • Mezzi di trasporto che attraversano il confine: tipologia, identità, data e ora di partenza e di arrivo, costi di trasporto
  • Documenti giustificativi

Qualora le dichiarazioni non vengano presentate correttamente o contengano informazioni inesatte o false, le autorità UE competenti adotteranno provvedimenti nei confronti del vettore.

  • sanzioni finanziarie
  • Sanzioni contro il vettore
  • Merce bloccata alla frontiera o ordine di non carico emesso
  • Non verrà concessa l'esenzione dal pagamento delle spese doganali.
  • Merci soggette a controlli aggiuntivi, come esami fisici, verifica dei documenti

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