Panoramica
Ultimo aggiornamento: CIT modifica e sospende temporaneamente l'ordine di rimborso IEEPA
Il 20 marzo 2026, la Corte statunitense per il commercio internazionale (CIT) ha emesso un ulteriore provvedimento nel caso Atmus Filtration, Inc. contro Stati Uniti, perfezionando le sue precedenti direttive in materia di dazi doganali imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Nel corso di una conferenza di conciliazione tenutasi il 19 marzo 2026, la Corte ha dichiarato che avrebbe modificato la sua ordinanza emendata del 5 marzo 2026 per chiarire che l'ambito di applicazione del provvedimento si estende a tutti i dazi imposti ai sensi dell'IEEPA, compresi i dazi imposti in virtù di molteplici decreti esecutivi. La Corte ha espressamente confermato che l'ordinanza comprende i dazi IEEPA applicati alle importazioni provenienti, tra gli altri paesi, dal Brasile e dall'India.
Come modificato, il Tribunale ha ribadito che le dichiarazioni doganali non liquidate soggette ai dazi IEEPA devono essere liquidate senza tener conto di tali dazi e che le dichiarazioni doganali per le quali la liquidazione non è ancora definitiva devono essere riliquidate senza tener conto dei dazi IEEPA. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il suo provvedimento non affronta le questioni relative al trattamento de minimis in esenzione da dazi ai sensi del 19 U.S.C. § 1321, che rimangono oggetto di un contenzioso separato.
È importante sottolineare che la Corte ha sospeso l'ordinanza modificata nella misura in cui essa richiederebbe un'immediata attuazione. Tale sospensione concede alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) ulteriore tempo per completare lo sviluppo della procedura di rimborso. La Corte ha preso atto di una nuova dichiarazione della CBP che conferma come l'agenzia continui a compiere progressi soddisfacenti verso l'implementazione di una procedura basata su un sistema per l'emissione di rimborsi dei dazi IEEPA, compreso il pagamento degli interessi.
La Corte ha ordinato al CBP di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 marzo 2026, descrivendo i progressi compiuti verso il completamento della procedura di rimborso, e ha fissato un'ulteriore udienza a porte chiuse per la stessa data.
La Corte ha inoltre rilevato che rimangono questioni irrisolte, tra cui il trattamento delle dichiarazioni doganali che sono state definitivamente liquidate e la disponibilità di rimedi ai sensi del 19 U.S.C. § 1514 (reclami doganali) in determinate circostanze.Tali questioni potranno essere affrontate in futuri procedimenti o linee guida./ins>.
Sebbene la Corte abbia ampliato e chiarito la portata del risarcimento, i rimborsi non saranno immediati e verranno erogati solo dopo che la procedura di rimborso del CBP sarà pienamente implementata e saranno emesse le linee guida ufficiali. Gli importatori sono invitati a continuare a monitorare gli annunci del CBP e gli sviluppi giudiziari e ad astenersi dal presentare reclami fino al rilascio delle istruzioni ufficiali.
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