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Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) - Importazioni UE

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), adottato per la prima volta dalla Commissione europea il 13 giugno 2023, entrerà in vigore in una fase transitoria, con il primo periodo di rendicontazione fissato al 31 gennaio 2024.

  • Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) - Importazioni UE
  • 30 mar 2024
Pubblicato 30 mar 2024

In sintesi

Cosa è cambiato?
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) - Importazioni UE
Chi è interessato?
Europe
Impatto sul business
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), adottato per la prima volta dalla Commissione europea il 13 giugno 2023, entrerà in vigore in una fase transitoria, con il primo periodo di rendicontazione fissato al 31 gennaio 2024.

Panoramica

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), adottato per la prima volta dalla Commissione europea il 13 giugno 2023, entrerà in vigore in una fase transitoria, con il primo periodo di rendicontazione fissato al 31 gennaio 2024.

Chi sarà interessato da CBAM?

Importatori di beni nell'Unione Europea (UE) la cui produzione genera una significativa delocalizzazione delle emissioni di carbonio. La delocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando una produzione ad alta intensità di carbonio viene trasferita in un paese che presta minore attenzione al controllo delle emissioni. Saranno interessati gli importatori di materie prime quali cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrocarburi.

Quali saranno le ripercussioni sui trader?

Durante la fase transitoria, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, l'importatore dichiarato o il dichiarante che ha presentato la dichiarazione doganale di importazione sarà obbligato a presentare una relazione CBAM trimestralmente. La relazione dovrà includere le seguenti informazioni per tutte le merci che rientrano nell'ambito di applicazione durante il periodo di riferimento:

  • Quantità totale di ciascun tipo di merce;
  • Le emissioni totali incorporate;
  • Emissioni indirette totali;
  • Il prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine per le emissioni incorporate nei beni importati, tenendo conto di eventuali sconti o altre forme di compensazione disponibili.

La segnalazione CBAM viene presentata tramite il Registro transitorio CBAM, che sarà reso disponibile agli operatori economici nell'UE a partire dal 1° ottobre 2023.

Qualora lo spedizioniere doganale abbia agito in qualità di rappresentante indiretto e l'importatore non sia stabilito nell'UE, sarà lo spedizioniere ad essere obbligato a presentare la dichiarazione CBAM, cosa che non avverrebbe in caso di rappresentanza diretta o qualora l'importatore fosse stabilito nell'Unione.

Dall'inizio del periodo transitorio, gli importatori e i dichiaranti non saranno tenuti ad essere autorizzati per importare merci che rientrano nell'ambito di applicazione della presente normativa.

Una volta terminato il periodo transitorio il 1° gennaio 2026 e con l'entrata in vigore del CBAM nella sua fase definitiva, l'importatore o il rappresentante sarà tenuto ad acquistare i certificati CBAM, venduti dagli Stati membri dell'Unione tramite una piattaforma centralizzata, previa registrazione al CBAM. Il prezzo dei certificati sarà determinato in base al prezzo medio settimanale d'asta delle quote del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), espresso in euro per tonnellata di CO2 equivalente emessa.

È possibile compensare le emissioni qualora il paese di origine adotti un approccio simile in materia di tassazione. In tal caso, la compensazione avverrebbe sotto forma di rimborso.

Quali prodotti sono inclusi nell'ambito di applicazione e cosa deve essere dichiarato?

Cemento, elettricità, fertilizzanti, ferro/acciaio, alluminio, prodotti chimici.

La tabella seguente illustra quali prodotti saranno interessati e cosa dovrà essere segnalato:

Legislazione correlata:

Rappresentanza doganale Articolo 18,(UE) 952/2013Requisiti di segnalazione Articolo 32,(UE) 2023/956

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